STATUTO
Art.
1 E’ costituita la Fondazione chiamata “ANGELO
COLOCCI – ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA,
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA
NELLA VALLESINA”con sede in Jesi, Via Angeloni n.3.
Art. 2 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha la finalità di promuovere
e sviluppare l’istruzione, l’arte, la cultura nel comprensorio
della Vallesina e nella provincia di Ancona e la realizzazione di attività formative
qualificate di studio in collaborazione con Istituti Universitari, Enti ed
Istituti pubblici e privati, nonché di scuole e di corsi universitari,
e pertanto la Fondazione potrà tra l’altro:
a) concorrere alla realizzazione di attività formative e di specializzazione
in stretto rapporto con il tessuto socio-economico della Vallesina e della
Provincia di Ancona in collaborazione con Istituti ed organismi pubblici e
privati;
b) gestire direttamente o tramite società di cui potrà possedere
quote od azioni, i servizi accessori alle strutture didattiche o di ricerca;
c) promuovere contatti e scambi di studenti con Università nazionali
ed estere per favorire ed incrementare gli scambi culturali ed il livello di
conoscenza e di formazione degli studenti;
d) organizzare convegni di studio, seminari e corsi per studenti, ricercatori
e professionisti, nonché manifestazioni culturali ed artistiche;
e) istituire borse di studio per studenti;
f) promuovere attività per la creazione e/o sviluppo di centri di studio,
laboratori artistici e teatrali e centri di elaborazione dati;
g) promuovere l’occupazione nell’ambito della Vallesina e della
provincia di Ancona degli studenti formatisi anche nei corsi promossi dalla
Fondazione;
La Fondazione può, conseguentemente, compiere tutte le attività mobiliari
ed immobiliari, dirette ed indirette, necessarie al conseguimento delle finalità di
cui al presente articolo.
Art. 3
Sono Soci Fondatori, in considerazione dell’intervento alla costituzione
della Fondazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, il Comune di Jesi,
la Banca delle Marche, la Banca Popolare di Ancona.
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private,
gli enti che contribuiscono agli scopi delle Fondazione con un contributo la
cui misura minima viene determinata dal CdA, ovvero con l’attribuzione
di beni materiali od immateriali.
Sono Soci Istituzionali gli Enti pubblici territoriali che versano un contributo
nella misura, determinata nel minimo, stabilita dal CdA.
Art.
4 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) le somme inizialmente versate, come risulta dall’atto costitutivo;
b) le elargizioni fatte da Enti o privati, con espressa destinazione ad incrementare
il patrimonio della Fondazione;
c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a
norma di legge, per compiere interventi relativi a beni ed attività che
rientrano nel patrimonio della Fondazione;
d) beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo
e che siano destinati al patrimonio
e) le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con
proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.
Non è consentita la distribuzione dei fondi, riserve o capitale, direttamente
o indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
Art.
5 Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione
dispone :
a) dei redditi del patrimonio di cui all’art.4;
b) delle somme che pervengono alla Fondazione da Enti o privati interessati
ai suoi fini, e non siano destinate ad incrementare il patrimonio;
c) dei contributi dei soci fondatori, sostenitori e istituzionali;
d) degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l’attività di
gestione e di promozione culturale;
e) delle somme che derivino da alienazione di beni facenti parte del patrimonio,
le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione,
ad uso diverso dall’incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione
di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il
pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
f) dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento
di una o più delle sue finalità.
Gli eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti, direttamente
o indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
Art. 6 Organi della Fondazione sono:
a) Il presidente
b) Il Vice Presidente
c) Il Consiglio di Amministrazione
d) L’assemblea dei sostenitori
e) Il collegio dei revisori
Il Presidente Onorario, ove venga nominato, è scelto dal Consiglio di
Amministrazione anche tra le persone che non facciano parte del Consiglio di
Amministrazione stesso. Egli ha diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio.
Art. 7 Il Presidente e il Vice vengono nominati dal Consiglio
di Amministrazione tra i suoi membri.
La carica di Presidente e di Vice Presidente dura sino al termine
del mandato di consigliere, come determinato dal successivo art.
11, comunque per non più di
tre anni, e può essere rinnovato.
Art. 8 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione,
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita i
poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in
volta.
In caso di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti
di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di
questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro
trenta giorni dalla data della avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra.
Art.
9 In caso di mancanza o impedimento del Presidente, le sue funzioni
vengono adempiute dal Vice Presidente o, in caso di assenza
o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano
di età.
Art.
10 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
minimo di otto ad un massimo di dodici membri nominati in numero
di due da ciascuno dei soci fondatori e – se presenti - tre
dall’assemblea dei soci sostenitori e uno dall’assemblea
dei soci istituzionali, secondo quanto previsto dall’art.
14.
Art. 11 I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre
anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio.
In caso di dimissione o di morte dei Consiglieri si procederà alla
loro sostituzione con altri Consiglieri nominati dagli stessi soci
fondatori, o
eletti dagli stessi soci sostenitori o dagli stessi soci istituzionali nei
modi stabiliti dagli art.12 e 14.
In tale caso il Consigliere subentrato – la cui nomina sarà effettuata
dalla categoria dei soci (fondatori, sostenitori e istituzionali) di cui è espressione
- completa il mandato del Consigliere sostituito.
Alla cessazione dell’incarico i Consiglieri di Amministrazione rimangono
nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i nuovi Consiglieri.
Tutti i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti dopo la scadenza
del secondo mandato purché siano trascorsi tre anni dalla cessazione
dello stesso.
Art.
12 Al Consiglio di Amministrazione è affidata l’amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve
le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il
Consiglio:
a) redige e delibera il rendiconto economico e finanziario annuale, il bilancio
preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria, secondo le disposizioni
del presente statuto;
b) determina di volta in volta il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
c) approva il regolamento;
d) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il regolamento
giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
e) delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei
lasciti e determina il contributo dei sostenitori;
f) delibera le condizioni per l’accettazione di nuovi soci sostenitori
e di nuovi soci istituzionali e sulla loro decadenza;
g) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
h) delibera sulle vendite di beni che formano parte del patrimonio e sulla
destinazione delle somme ricavate;
i) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
l) predispone i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
m) delibera sulla costituzione di Commissioni di esperti fissandone le attribuzioni
e la durata e nominandone i membri, previa predeterminazione del loro numero;
n) provvede alla istituzione e all’ ordinamento degli uffici della Fondazione;
o) nomina il segretario e ne fissa il trattamento giuridico ed economico;
p) delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri Enti o privati,
di attività rientranti nell’ambito della Fondazione, fissandone
la condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni
da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti
dalla Fondazione;
q) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica,
le modifiche allo Statuto da sottoporre all’autorità tutoria per
l’approvazione nei modi di legge; delibera altresì con la stessa
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, l’ammissione
dei soci
sostenitori e l’ammissione dei soci istituzionali;
Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti d), i), l), ed n),
al Presidente o ad un Comitato Esecutivo nominato dal Consiglio stesso nel
proprio ambito.
Art.
13 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando
siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica
e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Fanno eccezione i casi nei quali il presente Statuto prevede, sia
per la validità di costituzione che per le delibere, una
maggioranza qualificata.
Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza
quello del Presidente della Fondazione.
Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle
maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei
Consiglieri in carica in quel momento. La convocazione del Consiglio avviene
ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità per dar luogo alle
deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all’anno
per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio
preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta
ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
Art.
14 L’Assemblea dei sostenitori è convocata dal
Presidente della Fondazione e provvede ad eleggere, a maggioranza,
quando il loro numero sarà pari o superiore a quattro, i
tre rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione che
avranno la durata di cui al superiore art. 11.
L’Assemblea dei soci istituzionali è convocata dal Presidente
della Fondazione e provvede ad eleggere, a maggioranza, quando il loro numero
sarà pari o superiore a uno, il proprio rappresentante in seno al Consiglio
di Amministrazione che avrà la durata di cui al superiore art. 11.
Art.
15 Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato
da un collegio di revisori composto da tre membri nominati dal
Consiglio di Amministrazione. I revisori durano in carica tre anni
ed esercitano il loro mandato anche uninominalmente ed esercitano
le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. C.C. in quanto
applicabili.
Art.
16 L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio
il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
Art.
17 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa
utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente,
ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste
dall’art. 27 c.c. o in quelle di scioglimento previste dall’art.
28, primo comma, c.c., la Fondazione si estingue anche ai sensi
dell’art. 28, secondo comma, c.c..
In caso di scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa determinata,
il patrimonio di proprietà della stessa, dovrà essere devoluto ad
altre associazioni che perseguono finalità analoghe o fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.
3, comma 190, della Legge n. 662 del 23 Dicembre 1996 e salva diversa destinazione
imposta dalla Legge.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione
, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno
essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione.